(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di lire 1.500 milioni per l'applicazione dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni, concernente la sottoscrizione di titoli azionari di societa' di funivie e seggiovie locali e di altre societa' aventi per fine iniziative d'interesse turistico locale.