(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2
                         del 21 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  E' autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di lire 1.500
milioni per l'applicazione dalla legge regionale 3  agosto  1971,  n.
10,  e  successive  modificazioni,  concernente  la sottoscrizione di
titoli azionari di societa' di funivie e seggiovie locali e di  altre
societa' aventi per fine iniziative d'interesse turistico locale.